Privacy

Provvedimento 29 Aprile 2000

Il Garante della privacy, con provvedimento del 29 novembre 2000, ha individuato un decalogo che deve essere rispettato da tutti coloro che intendono svolgere attività di videosorveglianza. Il decalogo contiene le seguenti regole: individuare le finalità della sorveglianza e la compatibilità della stessa con le norme di settore vigenti; rispettare i principi di correttezza e liceità del trattamento; effettuare, se dovuta, la notificazione al Garante; fornire agli interessati una chiara e completa informativa; non violare il divieto di controllo a distanza dei dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori; registrare le sole immagini indispensabili per perseguire lo scopo dichiarato, evitando, per quanto possibile, immagini dettagliate o ingrandite; individuare il periodo massimo di conservazione delle immagini; nominare i soggetti responsabili ed incaricati del trattamento; non utilizzare i dati raccolti per altri scopi; per le telecamere situate agli accessi dei centri storici, o delle zone a traffico limitato, rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.

Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante ha specificato in maniera approfondita il provvedimento del 29 novembre 2000 e ha individuato 4 principi da osservare affinchè la videosorveglianza sia legittima: liceità, necessità, proporzionalità, finalità. Il principio di liceità consente la raccolta e l’uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell’intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro. Secondo il principio di necessità va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. La raccolta e l’uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti. Il principio di proporzionalit� pur consentendo margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta per� scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attivit� che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme). Per quanto in particolare attiene ai rapporti di lavoro nell’attività di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa. L’eventuale conservazione temporanea delle immagini deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita. La durata della conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonchè nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente. Secondo il principio di finalità gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ci� comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. La videosorveglianza non ha quindi finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

29 APRILE 2004: LEGGI TESTO ORIGINALE

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